Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Molise, in persona del Presidente della  Giunta
regionale pro tempore; 
    Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della  legge
Molise n. 17 del 31 dicembre 2020, pubblicata nel B.U.R. n. 84 del 31
dicembre 2020, recante «Rendiconto generale della Regione Molise  per
l'esercizio finanziario 2019». 
    Nel  B.U.R.  Molise  del  31  dicembre  2020,  n.  84,  e'  stata
pubblicata la legge regionale n. 17 del  31  dicembre  2020,  recante
«Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario
2019». 
    In particolare, con l'art. 1 e' approvato il rendiconto  generale
della Regione Molise per  l'esercizio  finanziario  2019  sulla  base
delle risultanze  esposte  nell'allegato  1  alla  legge,  denominato
«Conto del bilancio riepilogo generale delle entrate e  delle  spese»
cosi' come rappresentate  nell'allegato  30,  recante  «Relazione  al
conto del bilancio e alla gestione economico patrimoniale, contenente
anche la nota informativa sugli strumenti finanziari  derivati  della
Regione»; entrambi gli allegati risultano a loro volta approvati  con
l'art. 12 della legge regionale in esame. 
    Il Presidente del Consiglio ritiene in particolare che la tabella
1, relativa alla «Verifica ripiano componenti  del  disavanzo  al  31
dicembre 2019» contenuta nel richiamato allegato  30  della  suddetta
legge, sia illegittima per violazione dell'art. 42, commi 12 e  14  e
dell'allegato 4/2 principio applicato 9.2.26 del decreto  legislativo
n. 118/2011, contenente «Disposizioni in  materia  di  armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42», la violazione di tale  norma  interposta
comporta a sua volta violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera
e) della Costituzione che disciplina la competenza esclusiva statale,
in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 
    Propone, pertanto, questione di  legittimita'  costituzionale  ai
sensi dell'art. 127, comma 1 della Costituzione per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1)  Violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e)   della
Costituzione in relazione all'art. 42, commi 12 e 14  e  all'allegato
4/2 principio applicato 9.2.26 del decreto legislativo  n.  118/2011,
contenente «Disposizioni in materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42». 
    Come ben noto il decreto legislativo n. 118/2011,  per  garantire
la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto i diversi  profili
finanziario, economico e patrimoniale,  promuove  il  ricorso  ad  un
sistema omogeneo di contabilita' economico-patrimoniale. 
    In  particolare,  l'art.  42  del  suddetto  decreto  legislativo
individua  le  modalita'   di   determinazione   del   risultato   di
amministrazione con puntuale riferimento,  nei  commi  12  e  14,  ai
disavanzi. 
    L'allegato 4/2 del suddetto  decreto  legislativo,  al  punto  9,
detta i principi per la: «La gestione  dei  residui  e  risultato  di
amministrazione». 
    Nello specifico, il principio «9.2.26» prevede: 
        «Se  in  occasione  dell'approvazione   del   rendiconto   il
disavanzo di amministrazione non e' migliorato rispetto al  disavanzo
di amministrazione dell'esercizio precedente  di  un  importo  almeno
pari a  quello  definitivamente  iscritto  alla  voce  "Disavanzo  di
amministrazione"  del  precedente  bilancio  di  previsione  per   il
medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate  al  bilancio  e
non recuperate sono interamente  applicate  al  primo  esercizio  del
bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta  alle  quote
del recupero previste dai piani di rientro in corso di  gestione  con
riferimento a tale esercizio, mentre l'eventuale ulteriore  disavanzo
e'  ripianato  dagli  enti  locali  secondo  le  modalita'   previste
dall'ultimo periodo dell'art. 188, comma 1, del TUEL,  non  oltre  la
scadenza del piano  di  rientro  in  corso,  e  dalle  regioni  negli
esercizi considerati nel bilancio di previsione,  in  ogni  caso  non
oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale. 
        A tal fine: 
          a) e' considerato ripianato il disavanzo applicato  in  via
definitiva  al  bilancio  di  previsione  per  il  quale,  nel  corso
dell'esercizio,  sono  state  pienamente  realizzate  le   operazioni
individuate nel relativo piano di rientro, per  un  importo  pari  ai
maggiori accertamenti di entrata e ai minori impegni registrati nelle
scritture contabili se puntualmente previsti nel piano di rientro  (o
nella nota integrativa al bilancio  di  previsione).  Ai  fini  della
compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 13.10.3 del  principio
applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo
ripianato sono attribuite alla componente del disavanzo cui il  piano
di rientro si riferisce; 
          b) il disavanzo non ripianato e' pari alla  differenza  tra
l'importo  iscritto  in  via  definitiva  alla  voce  "Disavanzo   di
amministrazione" nel bilancio di previsione per  l'esercizio  cui  il
rendiconto si riferisce e il disavanzo ripianato di cui alla  lettera
a), salvo quanto previsto dal paragrafo 9.2.28; 
          c) l'ulteriore disavanzo e' costituito dal nuovo  disavanzo
formatosi  nel  corso  dell'esercizio,   indicato   come   "Disavanzo
dell'esercizio N" nei prospetti  di  cui  al  paragrafo  13.10.3  del
principio applicato della programmazione. 
        Nei casi in cui non e' possibile verificare la  realizzazione
degli accertamenti di entrata e delle economie di spesa previsti  nel
piano di rientro, il disavanzo ripianato e' pari alla  riduzione  del
disavanzo rappresentato dalla lettera e) dell'allegato al  rendiconto
concernente il risultato di amministrazione rispetto a  quello  della
lettera e) del rendiconto dell'esercizio precedente.  Ai  fini  della
compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 13.10.3 del  principio
applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo
ripianato  sono  attribuite  alle   componenti   del   disavanzo   di
amministrazione in ordine di anzianita' di formazione  del  disavanzo
stesso. Al riguardo si rinvia all'esempio n. 13. 
        Ai fini del presente paragrafo e del successivo, le regioni e
le  province  autonome  verificano  la  riduzione  del  risultato  di
amministrazione   rispetto   al    risultato    di    amministrazione
dell'esercizio  precedente  al  netto  delle  rispettive  quote   del
disavanzo da debito autorizzato e non contratto.». 
    Il successivo principio «9.2.28» prevede: 
        «Il  disavanzo  di  amministrazione  di  un   esercizio   non
applicato  al  bilancio  e  non  ripianato  a  causa  della   tardiva
approvazione del rendiconto o di una successiva rideterminazione  del
disavanzo gia' approvato,  ad  esempio  a  seguito  di  sentenza,  e'
assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla  lettera  b)  del
paragrafo 9.2.26, ed e' ripianato applicandolo per  l'intero  importo
all'esercizio in corso di gestione.  Sono  escluse  dall'applicazione
del principio le sentenze  che  comportano  la  formazione  di  nuove
obbligazioni giuridiche per le quali  non  era  possibile  effettuare
accantonamenti. E' tardiva  l'approvazione  del  rendiconto  che  non
consente l'applicazione  del  disavanzo  al  bilancio  dell'esercizio
successivo a quello in cui il disavanzo si e' formato». 
    Nella relazione al conto del bilancio (allegato  30  della  legge
regionale n. 17/2020 che si impugna approvato,  tra  gli  altri,  con
l'art. 12 della medesima  legge)  alla  pagina  8,  si  allega  copia
integrale  della  suddetta  relazione  che  puo'  essere,   comunque,
reperita - unitamente a tutti di  altri  allegati  alla  legge  -  al
seguente                                                    indirizzo
http://bollettino.regione.molise.it/ricerca6.php?anno=2020       puo'
leggersi: 
    La sopra riprodotta tabella 1  relativa  alla  «Verifica  ripiano
componenti del disavanzo al 31 dicembre 2019», contenuta nella citata
relazione sulla gestione, mostra un peggioramento  del  disavanzo  di
euro 21.740.555,10, pari alla differenza tra l'importo della  lettera
e) del rendiconto 2019 (euro 533.485.728,21) e quello  della  lettera
e) del rendiconto 2018 (euro 511.745.173,11) evidenziando, quindi, il
mancato ripiano rispetto a quello previsto  in  via  definitiva  alla
voce «Disavanzo di amministrazione» nel bilancio  di  previsione  per
l'esercizio  cui  il  rendiconto   si   riferisce,   pari   ad   euro
19.647.433,60. 
    Al  riguardo,  il   richiamato   principio   applicato   «9.2.26»
dell'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011,  nella  misura
in cui viene applicato al caso di specie, prevede  che  le  quote  di
disavanzo applicate all'esercizio 2019  del  bilancio  di  previsione
2019-2021  e  non  recuperate  (euro  19.647.433,60)  devono   essere
interamente applicate all'esercizio 2020, in aggiunta alle quote  del
recupero previste dai piani  di  rientro  per  tale  esercizio  (euro
19.734.165,28). 
    L'ulteriore disavanzo di euro 21.740.555,10 puo' essere ripianato
negli esercizi considerati nel bilancio  di  previsione,  ovvero  nel
triennio 2020-2022  (salvo  terminare  prima,  nel  caso  in  cui  la
legislatura  regionale  abbia  durata  inferiore),   «contestualmente
all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di
rientro dal disavanzo nel quale  siano  individuati  i  provvedimenti
necessari  a  ripristinare  il  pareggio.  Il  piano  di  rientro  e'
sottoposto al parere del collegio dei revisori» (art.  42,  comma  12
del decreto legislativo n. 118/2011). 
    Tuttavia, essendo, ad oggi, l'esercizio 2020 ormai concluso,  ove
la quota di disavanzo di euro 19.647.433,60,  applicata  al  bilancio
2019 e non recuperata, non sia stata  recuperata  neanche  nel  corso
dell'esercizio   2020,   essa   dev'essere   interamente    applicata
all'esercizio 2021, in aggiunta alle quote del recupero previste  dai
piani di  rientro  per  tale  esercizio  (euro  19.822.650,66).  Ne',
d'altra parte, la delibera consiliare di approvazione  del  piano  di
rientro risulta, ad oggi, ancora adottata. 
    Tanto rappresentato, si evidenzia, quindi, che, per  conseguenza,
le tabelle riportate nella relazione sulla  gestione,  relative  alla
composizione  e  alle  modalita'  di   ripiano   del   risultato   di
amministrazione,   di   cui   al   principio   applicato    «13.10.3»
dell'allegato 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011, non sono state
correttamente determinate. 
    Il  suddetto  principio  «13.10.3»  dell'allegato   4/1   prevede
infatti: 
        «Gli  enti  in  disavanzo  al  31   dicembre   dell'esercizio
descrivono  nella  relazione  sulla  gestione  le  cause  che   hanno
determinato tale  risultato,  gli  interventi  assunti  in  occasione
dell'accertamento del disavanzo  di  amministrazione  presunto  o  di
successive  rideterminazioni   del   disavanzo   di   amministrazione
presunto,  e  le  iniziative  che  si  intende  assumere  a   seguito
dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo. 
        Gli  enti  che  erano  gia'  in  disavanzo  al  31   dicembre
dell'esercizio precedente illustrano altresi' le attivita' svolte nel
corso dell'esercizio per il ripiano di tale disavanzo, segnalando  se
l'importo del disavanzo al  31  dicembre  e'  migliorato  rispetto  a
quello risultante nell'esercizio precedente di un importo almeno pari
a quello iscritto in via definitiva nel bilancio di  previsione  alla
voce "Disavanzo di amministrazione". 
        Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato  realizzato,
la relazione sulla gestione indica l'importo del disavanzo  applicato
al bilancio di previsione (alla voce "Disavanzo di  amministrazione")
che non e' stato  ripianato,  distinguendolo  dall'eventuale  importo
dell'ulteriore disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio,  secondo
le modalita' previste dal paragrafo 9.2.26  del  principio  applicato
della contabilita' finanziaria (allegato 4/2). 
        Pertanto,   la   relazione   sulla   gestione   descrive   la
composizione   del   risultato   di   amministrazione    alla    fine
dell'esercizio individuato nell'allegato a) al rendiconto lettera e),
se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo proveniente  dal
precedente  esercizio,  indica   le   quote   ripianate   nel   corso
dell'esercizio cui il rendiconto si  riferisce  in  attuazione  delle
rispettive discipline e l'importo da  ripianare  per  ciascuno  degli
esercizi  considerati  nel  bilancio  di  previsione  in   corso   di
gestione». 
    Le criticita' sopra rappresentate, sarebbero superabili  solo  se
la Regione sostituisse, in sede di bilancio di previsione  2021-2023,
oppure nella prima legge di variazione  utile,  le  suddette  tabelle
della  relazione  sulla  gestione  allegata   al   rendiconto   2019,
quantificando in euro 21.740.555,10  la  quota  di  disavanzo  al  31
dicembre 2019 derivante dalla gestione 2019 e modificando le  tabelle
medesime in maniera conforme  a  quanto  finora  indicato,  anche  se
l'importo da ripianare nell'esercizio 2020 non e' stato applicato  al
bilancio  di  previsione   2020,   cio'   al   fine   di   consentire
l'applicazione del principio applicato «9.2.28» dell'allegato 4/2 del
decreto legislativo  n.  118/2011,  che  prevede:  «Il  disavanzo  di
amministrazione di un esercizio  non  applicato  al  bilancio  e  non
ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto o di  una
successiva rideterminazione del disavanzo gia' approvato, ad  esempio
a seguito di sentenza, e' assimilabile al disavanzo non ripianato  di
cui  alla  lettera  b)  del  paragrafo  9.2.26,   ed   e'   ripianato
applicandolo  per  l'intero  importo  all'esercizio   in   corso   di
gestione». 
    Sulla base delle suddette  tabelle  modificate,  poi,  dovrebbero
essere  predisposte  anche  le  corrispondenti  tabelle  in  sede  di
bilancio di previsione 2021-2023 e di rendiconto 2020. 
    Al momento pertanto la legge in questione ed  in  particolare  la
tabella 1 contenuta nella relazione sulla gestione, viola l'art.  42,
commi 12 e 14 e il principio applicato «9.2.26» dell'allegato 4/2 del
decreto legislativo  n.  118/2011  e,  come  gia'  rappresentato,  la
violazione di tale norma interposta comporta la violazione  dell'art.
117, secondo comma, lettera e)  della  Costituzione  che  prevede  la
competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci
pubblici.